IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre  2010
e del 27 ottobre 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 febbraio 2012; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                 Obiettivi ed ambito di applicazione 

 
  1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di  valorizzare  le
funzioni del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito
denominato  Corpo  nazionale,  quale   struttura   dello   Stato   ad
ordinamento  civile  incardinata   nel   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  Dipartimento,  in  materia  di
pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare  nell'ambito
del soccorso tecnico urgente e della  prevenzione  incendi,  nonche',
per gli aspetti tecnici, della protezione  civile  e  difesa  civile,
attraverso la disciplina del  servizio,  e  degli  istituti  ad  esso
connessi, del personale del Corpo nazionale,  appartenente  ai  ruoli
istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della L. 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  approvato  con
          decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del  personale  del
          Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto.». 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Per il testo dell'articolo 140,  del  citato  decreto
          legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  17,  comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217
          del 2005, si veda nella nota al titolo.